AVVOCATO MARCO GALLI

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Responsabilità civile e medica

Responsabilità civile e medica

Responsabilità medica

La responsabilità medica (disciplinata nell’ordinamento italiano dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017, denominata “riforma Gelli”) può essere definita come quell’insieme di azioni che causano un danno alla salute psico-fisica del paziente, e ricollegabili alla colpa del singolo medico, alla carenza strumentale della struttura sanitaria ed infine alla mancanza di un valido consenso informato.
In sede civile, con la riforma Gelli, la responsabilità medica è stata scissa in due diversi ipotesi, ossia a seconda che la figura responsabile sia il medico operante, a qualsiasi titolo, nella struttura sanitaria (“responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.”), o la struttura sanitaria in sé, privata o pubblica (“responsabilità civile contrattuale”).

 Responsabilità professionale in genere

Chi si rivolge ad un professionista – avvocato, notaio, commercialista, architetto – non di rado può subire un danno derivante da errori professionali, più o meno gravi, di colui che ha svolto l’attività richiesta (ossia il professionista il quale nella circostanza opera con una diligenza qualificata, ovverosia superiore a quella richiesta ad una persona comune).
Per ottenere quindi il risarcimento dei pregiudizi subiti, il cittadino deve agire in giudizio contro il professionista avanti il Tribunale competente per territorio, sempre che nelle more non riesca ad ottenere un ristoro in via stragiudiziale ad opera della compagnia assicurativa che manleva il professionista (da tempo, difatti e per Legge, è diventata obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile delle varie categorie professionali a tutela dei danneggiati).

Responsabilità civile da fatto illecito

La responsabilità extracontrattuale, definita anche “aquiliana”, è quella che consegue allorquando un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe la responsabilità cosiddetta “contrattuale)”, ma bensì un dovere generico.

La norma fondamentale cui occorre fare riferimento nella fattispecie è l’articolo 2043 del Codice Civile, che individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

In sede contenziosa, spetta sempre ai giudici determinare esattamente l’ammontare dovuto e richiesto dal danneggiato, posto che l’articolo 2059 c.c. legittima costui a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale, della condotta illecita altrui.

Tutela del consumatore

Tutti i cittadini si ritrovano indistintamente ed inevitabilmente ad avere lo status di utente e consumatore.
In virtù di ciò pertanto la materia di diritto del consumo è disciplinata, nel sistema italiano, da una regolamentazione ad hoc nell’ambito del diritto civile, ove vi sono diversi riferimenti normativi i quali operano da fonte della materia stessa, tra cui il “Codice del Consumo” (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
La citata normativa riconosce ai consumatori ed agli utenti – intesi come qualsiasi soggetto tutelabile dalla legge, poiché per antonomasia sono le persone fisiche che si attivano per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta – diritti e interessi individuali attraverso i quali le azioni di promozione della tutela si verificano sia in sede nazionale sia locale, anche in forma collettiva o associativa.

Risarcimento danni contrattuali e precontrattuali
  • Responsabilità precontrattuale: Una tutela adeguata ed incisiva a favore delle parti nella fase preliminare alla stipula di un contratto (caratterizzata essenzialmente dalle trattative e dallo scambio di proposte tra i contraenti), è prevista dalle disposizioni specifiche di cui agli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, che prevedono determinati obblighi a carico delle parti nel processo di formazione del contratto, censurando le eventuali condotte dolose o colpose poste in essere in violazione degli stessi.
    Tale tipo di responsabilità, afferente alla lesione della libertà negoziale altrui, è definita precontrattuale.
  • Responsabilità contrattuale: Trattasi della responsabilità che sorge in capo al soggetto debitore (disciplinata dagli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile) di risarcire i pregiudizi provocati al creditore a causa della tardiva e/o non corretta e/o mancata esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra essi sorto, ed avente come fonte originaria un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia illecito) idoneo a generare un ‘obbligazione.
    Il termine contrattuale, perciò, non deve essere inteso unicamente con riferimento al contratto, ma invero a tutte le altre fonti delle obbligazioni diverse dal fatto illecito (legge, promessa unilaterale, pagamento di indebito, arricchimento senza giusta causa).

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Casi

Questa sezione presenta l'elenco di casi pratici affrontati e brillantemente risolti dall'avvocato Marco Galli

Caso di maltrattamenti in famiglia e lesioni

A fronte delle plurime pronunce sporte dalla ex moglie Caia, il Pubblico Ministero della Procura di XXXX avanzava richiesta di rinvio a giudizio al G.U.P. del Tribunale di XXXX del sig. Tizio, paventando avverso costui il compimento di numerosi reati, nello specifico la reiterazione di maltrattamenti familiari nei confronti di essa Caia e delle di loro due figlie minorenni, lesioni personali a costei perpetrate in due differenti circostanze, l’omesso versamento del mantenimento delle anzidette minori ed, infine, il danneggiamento di una cassaforte di sua proprietà.

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